Il processo di formazione dei decreti legislativi in Italia
Le regole e raccomandazioni contenute nella circolare si integrano con «le indicazioni sull'istruttoria legislativa in commissione» presenti nelle circolari dei Presidenti delle Camere del gennaio 1997. [39] Infatti, ogni potestà legislativa nella Chiesa «exercenda est modo iure praescripto» (CIC can. 135, § 2), e per quanto riguarda le Conferenze episcopali la legge universale ha stabilito delle norme sia sulle materie che possono o debbono essere oggetto di tale legislazione particolare, sia sulle condizioni ad validitatem (CIC can. 455, §§ 1-2). Questa peculiare forma d’interpretazione autentica per modum legis, che non trova adeguato riscontro negli ordinamenti civili, non soltanto ha fondamento in una tradizione millenaria che affonda le sue radici nel diritto romano, ma poggia su solide ragioni dottrinali riguardanti la nozione stessa della legge canonica e della potestà ecclesiastica[13]. [44] Questo criterio generale chiude in certo modo la lunga discussione tra i canonisti circa la potestà legislativa o meno delle Congregazioni della Curia Romana.
Direttive di tecnica legislativa
Con l’attribuzione di questa funzione al Consiglio Pontificio per i Testi Legislativi viene affidata stabilmente ad un organismo della Santa Sede, per la prima volta nella storia della Chiesa, una competenza simile a quella che negli ordinamenti statali hanno le Corti Costituzionali. https://yamcode.com/ Ho voluto comunque sottolineare la parola simile perché, anche se in pratica la finalità è identica (salvaguardare, cioè, il principio della gerarchia delle norme), lo strumento giuridico e l’ampiezza della competenza non sono certamente gli stessi negli ordinamenti statali e nell’ordinamento canonico. In primo luogo, perché il Consiglio non è un tribunale; in secondo luogo, perché la sua competenza – in mancanza di una legge costituzionale o fondamentale – non è delimitata come avviene negli Stati dalla natura delle leggi (le leggi cosiddette ordinarie) ma dalla fonte di diritto da cui emanano (i legislatori «infra supremam auctoritatem»). Le ragioni di queste differenze, che rendono il Consiglio un organismo atipico dal punto di vista civilistico – come atipica è la stessa società ecclesiastica riguardo alle società puramente umane –, sono state le seguenti. L’ipotesi su cui si basa il presente articolo è che la disciplina della linguisticaapplicata possa dare un valido contributo al miglioramento dellascrittura legislativa.
- La numerazione va invece apposta quando la nuova formulazione riguardi non singoli commi soltanto, ma un intero articolo del testo previgente.
- L’articoloprevede inoltre una comparazione fra le easification strategies e le simplificationstrategies, e i casi in cui ciascuna strategia possa essere applicata consuccesso a seconda della tipologia del testo e della funzione che esso devesvolgere nelle intenzioni del legislatore.
- Le ragioni di queste differenze, che rendono il Consiglio un organismo atipico dal punto di vista civilistico – come atipica è la stessa società ecclesiastica riguardo alle società puramente umane –, sono state le seguenti.
- Uguale criterio è seguito in caso di abrogazione di commi.
Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi
Il Consiglio ha anche esaminato, in vista della relativa “recognitio” a norma del can. 451 CIC, 110 Statuti di Conferenze episcopali. H) riguardo a quest’ultimo criterio, va però rilevato a scanso di equivoci che la “mens legislatoris” non è da identificare sempre con la “mens consultorum” e neppure con la «mens Patrum Commissionis» che, nel processo di elaborazione degli schemi o progetti legislativi dei due Codici – CIC e CCEO – appare nei verbali dei Gruppi di studio https://www.aitr.it/ o delle Plenarie pubblicati rispettivamente su “Communicationes” o su “Nuntia”. Certamente le opinioni maggioritarie che appaiono discusse e votate in queste riunioni hanno un grande valore, specie quando il testo del progetto o schema non è stato poi modificato in seguito all’ultimo esame fatto personalmente dal Santo Padre o alla Sua presenza, ma la “mens legislatoris” può anche apparire da altri atti magisteriali o legislativi connessi al concreto testo canonico da interpretare. Tralasciando altre disposizioni di carattere organizzativo ma troppo particolare (biblioteca, pubblicazioni del Consiglio, strumenti d’informatica, ecc.), mi sembra utile riportare con alcune opportune aggiunte informative le norme che riguardano la composizione del Consiglio e la procedura del lavoro a seconda delle varie competenze che sono state affidate al Dicastero. È stabilito all’art. 157 della «Pastor Bonus» che al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «devono essere sottoposti per la recognitio da parte del Dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l’aspetto giuridico». È stato detto – anche se il paragone rimane sempre analogico – che il rapporto tra diritto particolare e diritto universale diventa in qualche modo quello che intercorre tra Chiese particolari e Chiesa universale, cosicché, in certa misura, può ripetersi di quella relazione quanto si può dire di questo nesso[35]. Proprio per tale motivo va precisato che l’opera del Consiglio non potrà essere mai un freno allo sviluppo del diritto particolare, la cui congruenza con la legge universale della Chiesa deve tutelare. Sarà piuttosto, un fattore di armonia e di complementarietà, come si spiega anche di seguito. Articolo 18 - Ai dubbi che provengono da una non appropriata conoscenza della legge, o sono comunque da ritenersi soggettivi perché le parole della legge sono in se stesse certe, sarà data una risposta sotto forma di chiarimenti, benché in modo ufficiale. Risponde il Presidente, sentito il parere del Segretario e, se la materia lo esige, del Congresso, sentito anche il parere di Consultori, a seconda del problema in esame. Nel testo della risposta si farà notare che non si tratta di una interpretazione autentica. È opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata.Analoga previsione è contenuta nelle disposizioni legislative di delegificazione, nel quale caso l'abrogazione ha effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Le regole sono state poi aggiornate sulla base di una elaborazione tecnica svolta dagli uffici del Senato e della Camera unitamente agli uffici del Governo. Il 20 aprile 2001 i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno congiuntamente adottato una «Lettera circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi».
104 del Regolamento Generale della Curia Romana, e nelle risposte ai medesimi, in caso di interpretazioni autentiche o di chiarimenti, si procederà come stabilito ai precedenti artt. Articolo 26 - Se la divergenza di posizioni tra i vari Dicasteri competenti nella “recognitio” e l’importanza della materia esigessero un ulteriore studio, si potrà suggerire al Capo Dicastero interessato di procedere tramite una riunione interdicasteriale. Questa sarà convocata, con il benestare della Segreteria di Stato, d’intesa tra i vari Capi Dicastero interessati e sarà presieduta dal Capo Dicastero competente a concedere la “recognitio”». B) Interpretazioni delle leggi universali della Chiesa. «Pastor Bonus», con l’istituzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha risolto in linea di massima la predetta questione, e riempito così una lacuna giuridica, che lasciava nella sola enunciazione di principio fatta al can. 1ª) Attesa la peculiare natura della Chiesa e dell’ordinamento canonico, è apparsa conveniente l’esistenza d’un organismo permanente (al tempo stesso tecnico e pastorale) atto ad aiutare il Legislatore supremo nell’interpretazione autentica delle leggi, sia che si tratti d’interpretazione dichiarativa, sia che si tratti di quella a carattere costitutivo (esplicativa, restrittiva o estensiva)[7]. Quello invece che ora ci sembra opportuno ricordare è che, nel diritto canonico, l’interpretazione autentica generale, o per modum legis, affidata al Consiglio Pontificio, è da distinguersi dalla chiamata interpretazione singolare o particolare «per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi» (can. 16, § 3), che riguarda ed obbliga soltanto le persone e i casi per i quali viene data rispettivamente dai competenti tribunali od autorità amministrative. https://writeablog.net/lingua-certa/esperti-in-traduzione-per-il-settore-dellingegneria È vero che, contrariamente ai legislatori «infra auctoritatem supremam», il Romano Pontefice può delegare la sua potestà legislativa, ma ordinariamente non lo fa. 158 della «Pastor Bonus», e va intesa nel senso di richieste presentate da persona o persone che siano soggette alla legge in questione od abbiano al riguardo un interesse legittimo da tutelare. Fino alla data odierna sono state sottoposte allo studio del Consiglio 10 richieste di parere o giudizio di congruenza legislativa, che sono state già decise. https://telegra.ph/Certificazioni-linguistiche-come-garanzia-di-qualità-03-08 Articolo 24 - Dopo la conferma da parte del Legislatore del giudizio espresso dal Consiglio, quest’ultimo emana la decisione di congruenza o meno del testo legislativo esaminato con le https://www.traduttorilingueromanze.it/ leggi universali della Chiesa. La decisione – giudizio positivo di congruenza, oppure annullamento della legge od ingiunzione autoritativa perché essa venga modificata – viene comunicata simultaneamente al Dicastero competente e al legislatore inferiore interessato, per i necessari adempimenti». 135, § 2 la necessaria tutela della gerarchia delle norme nella Chiesa. In un suo commento alla Cost. Questo dovere comunionale, e questa volontà del Capo e dei Membri del Collegio episcopale – specie se sono Pastori di Chiese particolari – di «promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa»[2], mi pare che costituisca la primaria ragione ecclesiologica dell’esistenza del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; così come il dovere e la volontà di «promuovere e difendere l’unità della fede» ha offerto solido fondamento all’esistenza – già fin dalle riforme di Sisto V, di S. Pio X e di Paolo VI – della Congregazione per la Dottrina della Fede. [30] Sancito ovviamente nel CIC 1917 (can. 1556) e nel CIC 1983 (can. 1404).